Accesso Civico
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- Pubblicato Lunedì, 20 April 2015 10:59
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Procedura Accesso Civico
All.1 Modulo accesso civico Semplice
All.2 Modulo accesso civico Generalizzato
All.3 Modulo Istanza Potere Sostitutivo
Accesso Civico Semplice
L'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l'istituto dell'accesso civico, quale diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Accesso Civico Generalizzato
Il D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 introduce l'accesso generalizzato che si aggiunge all'accesso civico previsto dal D.Lgs n.33/2013 e all'accesso documentale previsto dalla Legge n.241/1990.
La ratio della riforma è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.(art.1 D.Lgs n.33/2013 modificato dall'art.2 D.Lgs n.97/2016).
E' il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il diritto può essere esercitato gratuitamente (salvo i costi di riproduzione copie), senza l'obbligo di motivazione nel rispetto dei limiti derivanti, ad esempio, dalla necessita di rispettare la tutela della privacy.
Modalità di esercizio
Il diritto di Accesso civico può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va inoltrata al Responsabile della Trasparenza Dr.ssa Assunta Lombardi all'indirizzo trasparenza@ausl.latina.it indicando: indirizzo e-mail per la risposta, eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e descrizione sintetica della richiesta.
L'accertamento dell'identità del richiedente sarà successivo alla valutazione della richiesta pervenuta.
Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 -ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.