Servizio Prevenzione Malattie Infettive
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- Pubblicato Venerdì, 10 July 2015 11:21
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- Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive;
- Ricevimento delle notifiche di malattie infettive e tossinfezioni alimentari da parte di strutture sanitarie e/o medici e conseguente indagine epidemiologica a tutela della salute pubblica;
- Provvedimenti di profilassi nei confronti di cittadini;
- Attività di informazione e di educazione sanitaria nei confronti dei cittadini in materia di prevenzione delle malattie infettive;
- Comunicazione dei dati statistico-epidemiologici relativi alle malattie infettive agli organi istituzionali (ASP, Ministero).
SISTEMA INFORMATIVO DELLE MALATTIE INFETTIVE
Le malattie infettive costituiscono una importante causa di morbosità e mortalità in tutto il mondo e per questo motivo il loro contrasto rappresenta una priorità per la salute pubblica.
La rilevazione statistica delle malattie infettive ebbe inizio in Italia nel 1888, anno di promulgazione delle prime leggi organiche sulla Sanità Pubblica.
Il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 istituì norme di denuncia e profilassi delle malattie infettive ( artt. 253 e 254).
L’intero sistema informativo delle malattie infettive e diffusive è attualmente regolato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990, con il quale il Ministero della Sanità ha aggiornato e modificato l’elenco delle malattie infettive e diffusive che danno origine a particolari misure di sanità pubblica, sulla base delle esigenze di controllo epidemiologico e di integrazione del sistema informativo sanitario nazionale.
Il decreto in questione prevede l’obbligo per il medico di notificare tutti i casi di malattie infettive e diffusive pericolose per la salute pubblica di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione.
In attuazione al DM, la Regione Lazio, con DGR 8216 del 27 ottobre 1993, ha approvato le nuove disposizioni di legge in materia di sorveglianza delle malattie infettive.
Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono tenute, a loro volta, a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, con modalità diverse a seconda dei tipi di malattia.
Il sistema di sorveglianza stabilisce l'obbligo di notifica per 47 malattie infettive classificate in quattro classi in base alla loro rilevanza di sanità pubblica ed al loro interesse sul piano nazionale ed internazionale; prevede inoltre una V classe che comprende malattie non specificatamente menzionate nei gruppi precedenti e le zoonosi.
Classe I
Comprende 13 malattie per le quali si richiede segnalazione immediata:
Botulismo, Colera, Difterite, Febbri emorragiche virali, Febbre gialla, Febbre ricorrente epidemica, Influenza con isolamento virale, Peste, Poliomelite, Rabbia,Tetano, Tifo esamtematico, Trichinosi.
Classe II
Comprende 27 malattie considerate rilevanti in quanto ad elevata frequenza e/o possibili di interventi di controllo:
- Blenorragia (es. diretto), *Brucellosi (es. sierologico), *Diarree infettive non da salmonella (es. colturale), Ep. Virale A, Ep. Virale B, Ep. Virale C, Ep. Virale Delta, Ep. Virale NANBNC, Ep. Virale non specificata, *Febbre tifoide (es. sierologico), *Legionellosi (es. Sierologico),
- Leishmaniosi cutanea e Leishmaniosi viscerale (es. sierologico), *leptospirosi (es.sierologico),
- listeriosi ( es. colturale), Meningite ed encefalite acuta virale, Meningite meningococcica, Morbillo, Parotite, Pertosse, Rickettiosi diverse dal tifo esantematico( es. sierologico), Rosolia,
- Salmonellosi non tifoidee (es. colturale), Scarlattina, *Sifilide (es. sierologico), *Tularemia (es. colturale), Varicella
- m. per le quali non è sufficiente la diagnosi clinica per effettuare la notifica, ma criteri di diagnosi specifici
Classe III
Comprende 5 malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni:
Aids. Lebbra, Malaria, Micobatteriosi no tubercolare, TBC
Classe IV
Si tratta di Malattie che possono dare origine ad eventi epidemici:
Dermatofitosi (tigna), Infezioni, tossinfezioni, intossicazioni, infestazioni di origine alimentare, Pediculosi, Scabbia.
Classe V
Comprende le malattie infettive e diffusive non comprese nelle classi precedenti e le zoonosi.
Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ha obbligo di legge di segnalare alla sede distrettuale del Servizio di Igiene Pubblica , qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva accertata o sospetta, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
La segnalazione deve avvenire attraverso apposito modello di notifica, compilato in ogni sua parte, entro 12 ore dall'osservazione del caso per le malattie di classe I, entro 48 ore per le malattie di classe II, entro 24 ore per le malattie di classe IV.
- Sede Distrettuale del Servizio di Igiene Pubblica
- Modello di Notifica (MI/BASE)
Compilabile direttamente su computer e trasmissibile all'indirizzo E-mail del dirigente medico territorialmente competente o stampabile per l'invio via fax al servizio territorialmente competente.