Esoneri e Rimborsi

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Ultima modifica il Mercoledì, 04 June 2025 09:44
Pubblicato Martedì, 30 June 2015 16:19
Scritto da Webmaster

Lista contributi o rimborsi concedibili dall’azienda

Visite occasionali effettuate fuori dal Distretto di residenza

 

Rimborsi prestazioni di dialisi presso Centri privati non accreditati

 

Rimborsi spese di viaggio a pazienti in emodialisi

 

Contributo spese per la dialisi domiciliare

 

Assistenza sanitaria in forma indiretta

 

Contributi alle spese di carattere non sanitario in occasione di trapianti d’organo o di tessuti

 

Erogazione acconti trasferimento per cure all’estero in forma indiretta

 

Parziale rimborso delle spese sostenute in occasione di un trasferimento per cure all’estero o per cure urgenti ed imprevedibili per:

 

 

Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero ( E/112 o Similari) in strutture pubbliche o convenzionate in uno dei Paesi dell’U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato in forma diretta

 

 

Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero in strutture private e non convenzionate in uno dei Paesi extra U.E. o S.E.E. o in un Paese non convenzionato, in forma indiretta

 

 

Assistiti portatori di handicap che hanno ricevuto l’autorizzazione ad effettuare terapie di neuroriabilitazione all’estero

 

 

Assistiti che hanno usufruito di prestazioni assistenziali, urgenti ed impreviste o di ricovero in uno dei Paesi dell’U.E., risultati sprovvisti della Tessera TEAM o di altro formulario internazionale attestante il diritto all’assistenza

 

 

Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori italiani,  distaccati in Svizzera per motivi di lavoro, per cure mediche urgenti ed impreviste

 

Liquidazione delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito in occasione di un trasferimento per cure all’estero

 

Rimborso ticket per prestazioni non effettuate

 

Erogazione contributo per adattamento strumenti di guida

 

Descrizione

Visite occasionali effettuate Fuori Regione

La materia è disciplinata dal D.L. 25/01/82 convertito, con modificazioni, in Legge del 25/03/82 n.98. Utenti che possono richiedere il rimborso

Tipologia delle prestazioni ammesse al rimborso:

Modalità di accesso al rimborso

E’ necessario inoltrare istanza al Distretto di iscrizione al S.S.N. allegando l’originale della fattura rilasciata dal medico che ha effettuato la prestazione ambulatoriale / domiciliare. Dalla fattura deve risultare che il medico è convenzionato con il S.S.N.;

Entità del rimborso

L’entità del rimborso è stabilita dagli accordi collettivi nazionali. Il medico deve praticare le tariffe previste dagli accordi collettivi ed il rimborso avviene nella misura del 100%.                               

Rimborsi prestazioni di dialisi presso Centri privati non accreditati                          

La materia è disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1614 del 30/10/2001
Possono richiedere il rimborso gli utenti affetti da I.R.C. che hanno usufruito di trattamenti dialitici ambulatoriali presso case di cura non accreditate di altre regioni o di altri Stati o territorio navigante.

Modalità di accesso al rimborso

Istanza di rimborso, indirizzata al Direttore del Distretto, allegando:

Entità del rimborso

Vengono riconosciute le tariffe che pratica la Regione Lazio nel suo territorio

Rimborsi spese di viaggio a pazienti in emodialisi                                                     

Rimborsi spese di viaggio a pazienti in emodialisi;
La materia è disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1614 del 30/10/2001
Possono richiedere il rimborso gli utenti affetti da I.R.C. che hanno usufruito di trattamenti dialitici ambulatoriali.
Il concorso nella spesa è così disciplinato:

  1. auto privata. Rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina per Km dal  domicilio al centro di   cura ( andata e ritorno). Sono rimborsabili anche i pedaggi autostradali;
  2. trasporto mediante autovettura di terzi. Il contributo chilometrico è di 1/5 del costo di un litro della benzina per viaggio di andata e ritorno sostenuto dall’accompagnatore due volte nella stessa giornata per  un totale di 40 Km. E’ possibile ottenere una deroga;
  3. trasporto mediante auto pubblica (taxi). L’entità del rimborso , che avviene a presentazione della ricevuta di pagamento, è determinata da un contributo pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina per chilometro percorso più un contributo fisso di € 5,17;
  4. trasporto collettivo. L’entità del rimborso, che avviene a presentazione della ricevuta di pagamento, è determinata da un contributo pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina per chilometro percorso più un contributo fisso di € 5,17;
  5. trasporto mediante autolettiga. Qualora la ASL non è in grado di assicurare il trasporto, viene autorizzato l’uso di autolettiga privata. Il contributo copre l’intera spesa quale risulta dalla fattura.

Documentazione necessaria:

N.B. Qualora trattasi di utenti che versino in gravi difficoltà economiche ( da documentare) la ASL è tenuta ad anticipare le spese di trasporto.

Contributo spese per la dialisi domiciliare  

La materia è disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1614 del 30/10/2001
Possono richiedere il rimborso gli utenti affetti da I.R.C. che effettuano la dialisi domiciliare.
Il concorso nella spesa è così disciplinato:

Il contributo da corrispondere è così articolato:

I suddetti contributi vengono corrisposti su istanza dell’interessato corredata da certificazione del Centro di dialisi di riferimento attestante il trattamento.

Assistenza sanitaria in forma indiretta                                                                      

La materia è disciplinata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 03/05/2002
Utenti che possono accedere all’assistenza indiretta

Spetta un contributo di € 19 per giornata di degenza presso case di cura autorizzate e non accreditate per l’attività di lungodegenza e riabilitativa.

Il contributo spetta previa valutazione della ASL di residenza circa la non autosufficienza e se l’attesa per accedere alle strutture pubbliche o private accreditate supera i 15 gg

Procedure
A seguito della presentazione dell’istanza, corredata da certificazione sanitaria da cui risulta il tempo d’attesa per effettuare le prestazioni presso le strutture pubbliche o accreditate, il Distretto valuta la compatibilità dei tempi d’attesa con il piano terapeutico. Emette, quindi, il provvedimento di autorizzazione ad effettuare le terapie radianti presso una struttura privata autorizzata e non accreditata.
Ove l’assistito abbia ricevuto un provvedimento autorizzativo, a conclusione del ciclo terapeutico può chiedere il rimborso delle spese sostenute per la terapia alle tariffe previste da nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale.

Contributi alle spese di carattere non sanitario per di trapianti d’organo o di tessuti 

Soggetti beneficiari

Tali soggetti, per accedere ai contributi debbono avere un reddito individuale non superiore a €55.000.

Spese oggetto di rimborso integrale

Procedure per il rimborso

L’ASL provvede al rimborso delle spese non sanitarie sostenute dagli utenti dietro presentazione della documentazione sanitaria delle prestazioni effettuate presso centri di altissima specializzazione italiani ed esteri nonché delle fatture e delle ricevute per le spese di viaggio e di soggiorno.
In caso di smarrimento del documento giustificativo di spesa è ammessa l’autodichiarazione.
I donatori d’organo o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela beneficiano dei rimborsi previsti per il beneficiario.
Trasporto feretro
L’ASL rimborsa, a fronte delle spese debitamente documentate ed entro il limite di € 3.100, le spese per il trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso un centro trapianti.

Erogazione acconti trasferimento per cure all’estero in forma indiretta
Utenti che possono richiedere il rimborso

Lavoratori italiani distaccati in Svizzera.

PARZIALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERIMENTI PER CURE ALL’ESTERO O  PER CURE URGENTI   Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero ( E/112 o Similari) in strutture pubbliche o convenzionate in uno dei Paesi dell’U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato in forma diretta     

Compete a tali assistiti il rimborso delle spese di viaggio in quanto queste sono considerate parte integrante della prestazione sanitaria.
Contributo da corrispondere
Il costo del biglietto del mezzo di trasporto autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento per l’assistito e l’eventuale accompagnatore viene rimborsato nella misura dell’80%.
Qualora il C.R.d.R. non si sia espresso sul mezzo da utilizzare, compete all’assistito un rimborso pari all’80% della tariffa più economica del mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di cura.

Procedura
L’assistito, entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento dell’ultima prestazione sanitaria deve inoltrare la domanda  al Distretto territorialmente competente allegandovi i biglietti.
Con provvedimento del Direttore del Distretto si provvederà alla liquidazione del dovuto.

Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero in strutture private e non convenzionate in uno dei Paesi extra U.E.  o S.E.E. o in un Paese non convenzionato, in forma indiretta                                            

L’assistito, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’ultima prestazione sanitaria deve inoltrare la domanda al Distretto territorialmente competente allegandovi:

Contributo
Il calcolo del rimborso va eseguito considerando solo le spese a carattere strettamente sanitario, escludendo, quindi, quelle relative ad eventuali confort di tipo alberghiero. Stabilite così le somme da ammettere al rimborso le stesse vengono liquidate nella misura dell’80% con provvedimento del Direttore del Distretto.

Assistiti portatori di handicap che hanno ricevuto l’autorizzazione ad  effettuare terapie di neuroriabilitazione all’estero

La procedura è identica a quella riportata per il trasferimento per cure all’estero in forma indiretta.
Si differenzia per le spese di soggiorno, tra un ciclo di terapie ed un altro, che sono equiparate alla degenza ospedaliera. Le spese di soggiorno riguardano anche quelle dell’accompagnatore qualora la struttura riabilitante dichiari che l’assistito è bisognevole di assistenza continua.
Contributo
l rimborso spetta nella misura dell’80%.                                

Assistiti che hanno usufruito di prestazioni assistenziali, urgenti ed impreviste o di ricovero in uno dei Paesi dell’U.E., risultati sprovvisti della Tessera TEAM o di altro formulario internazionale attestante il diritto all’assistenza di ricovero in uno dei Paesi dell’U.E., risultati sprovvisti della Tessera TEAM  o di altro formulario internazionale attestante il diritto all’assistenza

Qualora un assistito si trovi in uno dei Paesi dell’U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato e necessiti di cure urgenti ed imprevedibili ( compreso il ricovero) e sia sprovvisto del documento comprovante il diritto all’assistenza, è tenuto a pagare il dovuto alla struttura erogante le prestazioni.
Procedura
Al ritorno in Italia può chiedere il rimborso delle spese sostenute presentando un’istanza al Distretto di appartenenza e producendo i documenti di spesa regolarmente quietanzati.
Al fine di conoscere le somme da rimborsare, il Distretto deve chiedere all’istituzione estera competente, con il formulario E/126, quali somme siano da ammettere al rimborso seconda la legislazione dello Stato ospitante. Fa eccezione la Spagna che non ha tariffe. In questo caso si applicano le corrispondenti tariffe italiane. Stabilita l’entità della somma da rimborsare, il Direttore del Distretto, con propria determinazione, provvede alla liquidazione.

Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori italiani,  distaccati in Svizzera per motivi di lavoro, per cure mediche urgenti ed impreviste                       

Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l'assistenza sanitaria anche nei confronti dei lavoratori italiani all'estero.
Alla categoria protetta dei lavoratori è riconosciuta la piena tutela assicurativa (in forma diretta o indiretta) durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro.
Beneficiari
In applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 618/80, il Ministero della Salute provvede all’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori non protetti dalle Norme Comunitarie o da Convenzioni bilaterali. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all'assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all'estero.
Non soggiace alla disciplina prevista nel D.P.R. 618/80 il soggiorno temporaneo o residenza del lavoratore distaccato in Svizzera. Infatti, nella Confederazione Elvetica , poiché l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, è in vigore per i propri cittadini l’assistenza sanitaria in forma indiretta (cioè, l’assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione).
Procedura
Coloro che si recano in Svizzera, per motivi di lavoro, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, devono presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria.

Liquidazione delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito in occasione di un trasferimento per cure all’estero 

La normativa di cui all’art. 7, 3° comma, del D.M. 3/11/89 prende in esame le spese rimaste a carico degli assistiti, dopo che si è proceduto all’erogazione delle spese rimborsabili.
La valutazione sul quanto rimborsare è effettuata da una Commissione Regionale.
La Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 10159 del 05/12/95 ha delegato alle ASL tale compito.
Inoltre, con deliberazione di Giunta Regionale n 2071 del 14/04/97 ha fissato i criteri per stabilire l’entità delle somme oggetto di rimborso e precisamente:

Procedura
L’assistito è tenuto a presentare apposita istanza ( allegata) al Distretto di competenza, producendo la seguente documentazione:

A seguito di istruttoria, volta a stabilire quanto rimborsare, il provvedimento di liquidazione viene assunto dal Direttore del Distretto.

Rimborso ticket per prestazioni non effettuate
Soggetti aventi diritto al rimborso:
Assistiti che hanno pagato il ticket all’atto della prenotazione o prima dell’effettuazione della prestazione specialistica che non hanno potuto effettuarla per motivi personali.
Procedura
L’assistito inoltra una istanza al Distretto, o al Presidio o al C.S.M., allegando l’originale della fattura del ticket pagato ed il foglio di prenotazione.
La Direzione Amministrativa del Distretto o la Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero o del Dipartimento di Prevenzione o del C.S.M., acquisita l’istanza, effettuerà gli accertamenti di rito ( controllo sulla mancata effettuazione della prestazione sul foglio di lavoro dello specialista o dichiarazione dello specialista ).
Effettuati i controlli di rito la competente Direzione invierà l’istanza, unitamente agli esiti del controllo, alla Struttura Complessa Bilancio che provvederà al rimborso.

Rimborso per prestazioni effettuate in intramoenia a seguito del mancato rispetto dei tempi delle liste d’attesa
I cittadini ai quali in fase di prenotazione per le prestazioni di primo accesso non sia stato assicurato l’appuntamento nel tempo massimo previsto dal medico prescrittore attraverso la classe di priorità, possono inviare alla ASL di residenza una domanda per l’attivazione del “Percorso di tutela” per la prestazione prescritta.
Il cittadino presenterà istanza tramite compilazione della modulistica, disponibile sul sito aziendale e presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
https://www.ausl.latina.it/liste-di-attesa

Erogazione contributo per adattamento strumenti di guida
Soggetti aventi diritto
Hanno diritto ai contributo gli utenti titolari di patenti A, B o C speciale che per ridotte o impedite capacità motorie siano costretti ad adattare l’auto per poterla guidare in sicurezza.
Gli adattamento oggetto di contributo sono quelli prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida.
Il contributo ammonta al 20% della spesa relativa ai componenti ed al relativo montaggio
Elenco documenti da produrre al Distretto, unitamente all’istanza: certificato di residenza ( in carta semplice);