Esoneri e Rimborsi
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- Ultima modifica il Martedì, 20 April 2021 11:18
- Pubblicato Martedì, 30 June 2015 16:19
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Lista contributi o rimborsi concedibili dall’azienda
Visite occasionali effettuate fuori dal Distretto di residenza |
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Rimborsi prestazioni di dialisi presso Centri privati non accreditati |
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Rimborsi spese di viaggio a pazienti in emodialisi |
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Contributo spese per la dialisi domiciliare |
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Assistenza sanitaria in forma indiretta |
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Contributi alle spese di carattere non sanitario in occasione di trapianti d’organo o di tessuti |
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Erogazione acconti trasferimento per cure all’estero in forma indiretta |
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Parziale rimborso delle spese sostenute in occasione di un trasferimento per cure all’estero o per cure urgenti ed imprevedibili per: |
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Liquidazione delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito in occasione di un trasferimento per cure all’estero |
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Rimborso ticket per prestazioni non effettuate |
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Erogazione contributo per adattamento strumenti di guida |
Descrizione
Visite occasionali effettuate Fuori Regione
La materia è disciplinata dal D.L. 25/01/82 convertito, con modificazioni, in Legge del 25/03/82 n.98. Utenti che possono richiedere il rimborso
- minori di anni dodici;
- utenti di età superiore ai sessanta anni;
- lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni di lavoro o di studio, fuori dal proprio domicilio
- portatori di handicap il cui grado di menomazione è superiore all’80%. ai fini dell’attività lavorativa
Tipologia delle prestazioni ammesse al rimborso:
- Visite medico –generiche effettuate da medici convenzionati con il S.S.N.;
- Visite pediatriche effettuati dai pediatri di libera scelta;
- Visite dei medici di continuità assistenziale;
- Visite dei medici di Guardia Medica Turistica.
Modalità di accesso al rimborso
E’ necessario inoltrare istanza al Distretto di iscrizione al S.S.N. allegando l’originale della fattura rilasciata dal medico che ha effettuato la prestazione ambulatoriale / domiciliare. Dalla fattura deve risultare che il medico è convenzionato con il S.S.N.;
Entità del rimborso
L’entità del rimborso è stabilita dagli accordi collettivi nazionali. Il medico deve praticare le tariffe previste dagli accordi collettivi ed il rimborso avviene nella misura del 100%.
Rimborsi prestazioni di dialisi presso Centri privati non accreditati
La materia è disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1614 del 30/10/2001
Possono richiedere il rimborso gli utenti affetti da I.R.C. che hanno usufruito di trattamenti dialitici ambulatoriali presso case di cura non accreditate di altre regioni o di altri Stati o territorio navigante.
Modalità di accesso al rimborso
Istanza di rimborso, indirizzata al Direttore del Distretto, allegando:
- la prescrizione del medico curante da cui risulti il numero delle dialisi da effettuare nel mese;
- il diario clinico delle dialisi effettuate, firmato dal Direttore Sanitario;
- la fattura in originale in cui deve risultare la tipologia del trattamento praticato.
Entità del rimborso
Vengono riconosciute le tariffe che pratica la Regione Lazio nel suo territorio
Rimborsi spese di viaggio a pazienti in emodialisi
Rimborsi spese di viaggio a pazienti in emodialisi;
La materia è disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1614 del 30/10/2001
Possono richiedere il rimborso gli utenti affetti da I.R.C. che hanno usufruito di trattamenti dialitici ambulatoriali.
Il concorso nella spesa è così disciplinato:
- auto privata. Rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina per Km dal domicilio al centro di cura ( andata e ritorno). Sono rimborsabili anche i pedaggi autostradali;
- trasporto mediante autovettura di terzi. Il contributo chilometrico è di 1/5 del costo di un litro della benzina per viaggio di andata e ritorno sostenuto dall’accompagnatore due volte nella stessa giornata per un totale di 40 Km. E’ possibile ottenere una deroga;
- trasporto mediante auto pubblica (taxi). L’entità del rimborso , che avviene a presentazione della ricevuta di pagamento, è determinata da un contributo pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina per chilometro percorso più un contributo fisso di € 5,17;
- trasporto collettivo. L’entità del rimborso, che avviene a presentazione della ricevuta di pagamento, è determinata da un contributo pari ad 1/5 del costo di un litro della benzina per chilometro percorso più un contributo fisso di € 5,17;
- trasporto mediante autolettiga. Qualora la ASL non è in grado di assicurare il trasporto, viene autorizzato l’uso di autolettiga privata. Il contributo copre l’intera spesa quale risulta dalla fattura.
Documentazione necessaria:
- domanda dell’assistito;
- certificazione del centro di dialisi riportante i giorni di trattamento e le condizioni cliniche;
- ricevute di pagamento.
N.B. Qualora trattasi di utenti che versino in gravi difficoltà economiche ( da documentare) la ASL è tenuta ad anticipare le spese di trasporto.
Contributo spese per la dialisi domiciliare
La materia è disciplinata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1614 del 30/10/2001
Possono richiedere il rimborso gli utenti affetti da I.R.C. che effettuano la dialisi domiciliare.
Il concorso nella spesa è così disciplinato:
- Copertura, per l’intero ammontare, del costo per l’installazione del preparatore per l’emodialisi, degli impianti idrici ed elettrici con relative opere murarie;
- Contributo spese annue di € 774,68, rivalutabile in base al tasso di inflazione;
Il contributo da corrispondere è così articolato:
- contributo annuo di € 387,34;
- contributo di € 516,45 per coloro che effettuano la dialisi peritoneale continua automatizzata. Tale contributo è rivalutabile in base al tasso di inflazione.
I suddetti contributi vengono corrisposti su istanza dell’interessato corredata da certificazione del Centro di dialisi di riferimento attestante il trattamento.
Assistenza sanitaria in forma indiretta
La materia è disciplinata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 03/05/2002
Utenti che possono accedere all’assistenza indiretta
- Anziani non autosufficienti e pazienti non autosufficienti affetti da patologie degenerative.
Spetta un contributo di € 19 per giornata di degenza presso case di cura autorizzate e non accreditate per l’attività di lungodegenza e riabilitativa.
Il contributo spetta previa valutazione della ASL di residenza circa la non autosufficienza e se l’attesa per accedere alle strutture pubbliche o private accreditate supera i 15 gg
- Pazienti affetti da patologie neoplastiche che necessitano di terapie radianti presso strutture private autorizzate e non accreditate.
Procedure
A seguito della presentazione dell’istanza, corredata da certificazione sanitaria da cui risulta il tempo d’attesa per effettuare le prestazioni presso le strutture pubbliche o accreditate, il Distretto valuta la compatibilità dei tempi d’attesa con il piano terapeutico. Emette, quindi, il provvedimento di autorizzazione ad effettuare le terapie radianti presso una struttura privata autorizzata e non accreditata.
Ove l’assistito abbia ricevuto un provvedimento autorizzativo, a conclusione del ciclo terapeutico può chiedere il rimborso delle spese sostenute per la terapia alle tariffe previste da nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale.
Contributi alle spese di carattere non sanitario per di trapianti d’organo o di tessuti
Soggetti beneficiari
- soggetti iscritti nelle liste d’attesa di trapianto e tipizzati;
- soggetti chiamati per l’effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all’estero.
Tali soggetti, per accedere ai contributi debbono avere un reddito individuale non superiore a €55.000.
Spese oggetto di rimborso integrale
- spese di viaggio sostenute dal paziente e dall’accompagnatore nei limiti della tariffa ferroviaria o aerea. In caso di utilizzo del proprio automezzo è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina per silometro percorso, considerando il tragitto più breve, ed il costo dei pedaggi autostradali. Tali rimborsi competono nei seguenti casi:
- esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono un’altissima specializzazione;
- interventi di trapianti d’organo e di tessuti;
- controlli successivi all’intervento ed eventuale espianto;
- spese di soggiorno sostenute dall’accompagnatore per il periodo pre operatorio, per l’intera durata della degenza e per il periodo post operatorio. Le spese di soggiorno vengono rimborsate nella misura di € 181,00 giornaliere.
Procedure per il rimborso
L’ASL provvede al rimborso delle spese non sanitarie sostenute dagli utenti dietro presentazione della documentazione sanitaria delle prestazioni effettuate presso centri di altissima specializzazione italiani ed esteri nonché delle fatture e delle ricevute per le spese di viaggio e di soggiorno.
In caso di smarrimento del documento giustificativo di spesa è ammessa l’autodichiarazione.
I donatori d’organo o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela beneficiano dei rimborsi previsti per il beneficiario.
Trasporto feretro
L’ASL rimborsa, a fronte delle spese debitamente documentate ed entro il limite di € 3.100, le spese per il trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso un centro trapianti.
Erogazione acconti trasferimento per cure all’estero in forma indiretta
Utenti che possono richiedere il rimborso
- Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero ( E/112) in strutture pubbliche o convenzionate in uno dei Paesi dell’U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato in forma diretta;
- Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero in strutture private e non convenzionate in uno dei Paesi extra U.E. o S.E.E. in un Paese non convenzionato, in forma indiretta;
- Assistiti portatori di handicap che hanno ricevuto l’autorizzazione ad effettuare terapie di neuroriabilitazione all’estero;
- Assistiti che hanno usufruito di prestazioni assistenziali, urgenti ed impreviste o di ricovero in uno dei Paesi dell’U.E. sprovvisti della Tessera TEAM o di altro formulario autorizzativi;
Lavoratori italiani distaccati in Svizzera.
PARZIALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERIMENTI PER CURE ALL’ESTERO O PER CURE URGENTI Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero ( E/112 o Similari) in strutture pubbliche o convenzionate in uno dei Paesi dell’U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato in forma diretta
Compete a tali assistiti il rimborso delle spese di viaggio in quanto queste sono considerate parte integrante della prestazione sanitaria.
Contributo da corrispondere
Il costo del biglietto del mezzo di trasporto autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento per l’assistito e l’eventuale accompagnatore viene rimborsato nella misura dell’80%.
Qualora il C.R.d.R. non si sia espresso sul mezzo da utilizzare, compete all’assistito un rimborso pari all’80% della tariffa più economica del mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di cura.
Procedura
L’assistito, entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento dell’ultima prestazione sanitaria deve inoltrare la domanda al Distretto territorialmente competente allegandovi i biglietti.
Con provvedimento del Direttore del Distretto si provvederà alla liquidazione del dovuto.
Assistiti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all’estero in strutture private e non convenzionate in uno dei Paesi extra U.E. o S.E.E. o in un Paese non convenzionato, in forma indiretta
L’assistito, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’ultima prestazione sanitaria deve inoltrare la domanda al Distretto territorialmente competente allegandovi:
- i documenti giustificativi di spesa regolarmente quietanzati e vistati dall’Autorità Consolare italiana competente per territorio la quale si dovrà esprimere sulla congruità delle tariffe praticate rispetto a quelle stabilite dalla competente Autorità che stabilisce le tariffe da applicare e riferire se la struttura privata persegue finalità di lucro;
- i biglietti di viaggio;
- la cartella clinica o la relazione sanitaria sulle prestazioni ricevute.
- Se la documentazione prodotta è in lingua originale, la stessa, a cura dell’assistito, deve essere corredata da una traduzione in italiano. In particolare se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo la traduzione può essere eseguita dall’interessato. Se è redatta in lingua diversa la documentazione va corredata da una traduzione giurata.
Contributo
Il calcolo del rimborso va eseguito considerando solo le spese a carattere strettamente sanitario, escludendo, quindi, quelle relative ad eventuali confort di tipo alberghiero. Stabilite così le somme da ammettere al rimborso le stesse vengono liquidate nella misura dell’80% con provvedimento del Direttore del Distretto.
Assistiti portatori di handicap che hanno ricevuto l’autorizzazione ad effettuare terapie di neuroriabilitazione all’estero
La procedura è identica a quella riportata per il trasferimento per cure all’estero in forma indiretta.
Si differenzia per le spese di soggiorno, tra un ciclo di terapie ed un altro, che sono equiparate alla degenza ospedaliera. Le spese di soggiorno riguardano anche quelle dell’accompagnatore qualora la struttura riabilitante dichiari che l’assistito è bisognevole di assistenza continua.
Contributo
l rimborso spetta nella misura dell’80%.
Assistiti che hanno usufruito di prestazioni assistenziali, urgenti ed impreviste o di ricovero in uno dei Paesi dell’U.E., risultati sprovvisti della Tessera TEAM o di altro formulario internazionale attestante il diritto all’assistenza di ricovero in uno dei Paesi dell’U.E., risultati sprovvisti della Tessera TEAM o di altro formulario internazionale attestante il diritto all’assistenza
Qualora un assistito si trovi in uno dei Paesi dell’U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato e necessiti di cure urgenti ed imprevedibili ( compreso il ricovero) e sia sprovvisto del documento comprovante il diritto all’assistenza, è tenuto a pagare il dovuto alla struttura erogante le prestazioni.
Procedura
Al ritorno in Italia può chiedere il rimborso delle spese sostenute presentando un’istanza al Distretto di appartenenza e producendo i documenti di spesa regolarmente quietanzati.
Al fine di conoscere le somme da rimborsare, il Distretto deve chiedere all’istituzione estera competente, con il formulario E/126, quali somme siano da ammettere al rimborso seconda la legislazione dello Stato ospitante. Fa eccezione la Spagna che non ha tariffe. In questo caso si applicano le corrispondenti tariffe italiane. Stabilita l’entità della somma da rimborsare, il Direttore del Distretto, con propria determinazione, provvede alla liquidazione.
Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori italiani, distaccati in Svizzera per motivi di lavoro, per cure mediche urgenti ed impreviste
Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l'assistenza sanitaria anche nei confronti dei lavoratori italiani all'estero.
Alla categoria protetta dei lavoratori è riconosciuta la piena tutela assicurativa (in forma diretta o indiretta) durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro.
Beneficiari
In applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 618/80, il Ministero della Salute provvede all’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori non protetti dalle Norme Comunitarie o da Convenzioni bilaterali. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all'assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all'estero.
Non soggiace alla disciplina prevista nel D.P.R. 618/80 il soggiorno temporaneo o residenza del lavoratore distaccato in Svizzera. Infatti, nella Confederazione Elvetica , poiché l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, è in vigore per i propri cittadini l’assistenza sanitaria in forma indiretta (cioè, l’assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione).
Procedura
Coloro che si recano in Svizzera, per motivi di lavoro, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, devono presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria.
Liquidazione delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito in occasione di un trasferimento per cure all’estero
La normativa di cui all’art. 7, 3° comma, del D.M. 3/11/89 prende in esame le spese rimaste a carico degli assistiti, dopo che si è proceduto all’erogazione delle spese rimborsabili.
La valutazione sul quanto rimborsare è effettuata da una Commissione Regionale.
La Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 10159 del 05/12/95 ha delegato alle ASL tale compito.
Inoltre, con deliberazione di Giunta Regionale n 2071 del 14/04/97 ha fissato i criteri per stabilire l’entità delle somme oggetto di rimborso e precisamente:
- non sono ammessi concorsi spese di carattere strettamente sanitario, rimaste a carico dell’assistito, che siano inferiori al 10% del reddito complessivo del nucleo familiare dello stesso;
- sulle spese residuali di carattere strettamente sanitario eccedenti il 10% del reddito complessivo familiare, può essere concesso un concorso non inferiore al 50% e fino ad un massimo dell’80% in relazione all’effettiva incidenza delle spese residuali sul reddito complessivo del nucleo familiare dell’avente diritto.
Procedura
L’assistito è tenuto a presentare apposita istanza ( allegata) al Distretto di competenza, producendo la seguente documentazione:
- dichiarazione dell’assistito dalla quale risulti che le spese rimaste a carico non sono coperte da polizze assicurative e di non aver presentato istanza di rimborso ai sensi della Legge 41/2003;
- dichiarazione dei redditi riferita all’anno precedente l’effettuazione delle prestazioni all’estero;
- composizione del nucleo familiare;
- autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e personali.
A seguito di istruttoria, volta a stabilire quanto rimborsare, il provvedimento di liquidazione viene assunto dal Direttore del Distretto.
Rimborso ticket per prestazioni non effettuate
Soggetti aventi diritto al rimborso:
Assistiti che hanno pagato il ticket all’atto della prenotazione o prima dell’effettuazione della prestazione specialistica che non hanno potuto effettuarla per motivi personali.
Procedura
L’assistito inoltra una istanza al Distretto, o al Presidio o al C.S.M., allegando l’originale della fattura del ticket pagato ed il foglio di prenotazione.
La Direzione Amministrativa del Distretto o la Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero o del Dipartimento di Prevenzione o del C.S.M., acquisita l’istanza, effettuerà gli accertamenti di rito ( controllo sulla mancata effettuazione della prestazione sul foglio di lavoro dello specialista o dichiarazione dello specialista ).
Effettuati i controlli di rito la competente Direzione invierà l’istanza, unitamente agli esiti del controllo, alla Struttura Complessa Bilancio che provvederà al rimborso.
Rimborso per prestazioni effettuate in intramoenia a seguito del mancato rispetto dei tempi delle liste d’attesa
Il Piano Nazionale di Governo delle Liste d'attesa pubblicato in Gazzetta Ufficiale (23/11/2010 n. 274, suppl. ordinario (PNGLA) prevede che tutti i malati particolarmente anziani vengano rimborsati dalle Asl per le cure effettuate in intramoenia, senza la pretesa dell’assenso preventivo da parte dell’Asl stessa cosi come sancito anche recentemente dalla Corte di Cassazione.
Erogazione contributo per adattamento strumenti di guida
Soggetti aventi diritto
Hanno diritto ai contributo gli utenti titolari di patenti A, B o C speciale che per ridotte o impedite capacità motorie siano costretti ad adattare l’auto per poterla guidare in sicurezza.
Gli adattamento oggetto di contributo sono quelli prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida.
Il contributo ammonta al 20% della spesa relativa ai componenti ed al relativo montaggio
Elenco documenti da produrre al Distretto, unitamente all’istanza: certificato di residenza ( in carta semplice);
- patente di guida (in copia autenticata);
- libretto di circolazione del veicolo (in copia autenticata);
- fattura dei lavori di modifica agli strumenti di guida del veicolo eseguiti direttamente dalla fabbrica o da altra ditta (se viene depositata la fattura in originale, il Distretto tratterrà una copia ed apporrà il timbro sull’originale indicando l’ammontare del contributo versato);
- dichiarazione che per lo stesso ammontare di spesa non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti pubblici o se ciò è avvenuto indicare l’entità del contributo ricevuto;
- copia verbale di riconoscimento dell’handicap