Esenzioni
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- Ultima modifica il Mercoledì, 26 October 2022 13:33
- Pubblicato Giovedì, 02 July 2015 11:12
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NEWS - EMERGENZA CORONAVIRUS
Le esenzioni del ticket per reddito E02,E03,E04 e le esenzioni del ticket per patologia in scadenza al 31 marzo 2022 sono state prorogate d'ufficio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministero della salute comunica che le certificazioni per reddito continueranno ad avere validità per i 90gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, stabilito per il 31 marzo.
Nota Regione Lazio n. 0343901 del 06 aprile 2022
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La partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
Il ticket rappresenta la quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.
L’esenzione dal ticket esonera il cittadino dal pagamento di tale quota, parzialmente o totalmente.
Esenzione per patologia cronica o malattia rara
Gli assistiti affetti da patologie croniche o da malattie rare possono fruire dell’esenzione totale per gli accertamenti specialistici riferiti alla patologia e dell’esenzione parziale (€ 1 per confezione) per i farmaci correlati alla patologia.
Cosa fare. Per ottenere l’esenzione è necessario presentare all’Ufficio ASL del Distretto di residenza la seguente documentazione:
- per patologia cronica:
certificazione rilasciata, su apposita modulistica, da un Medico Specialista pubblico oppure dal medico curante nei casi di diabete o ipertensione
- per malattia rara (Carta Regionale dei Servizi):
certificazione rilasciata, su apposita modulistica, dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia Rara
Rinnovo esenzioni. Alla scadenza dell’esenzione, l’assistito deve provvedere a produrre al Distretto di riferimento documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità dirinnovo dell’esenzione.
Esenzione per invalidità
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:
- gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
- i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
- gli invalidi di guerra
- gli invalidi per lavoro e per servizio
- le vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)
Cosa fare.
Per il rilascio dell'attestato di esenzione per le categorie sopra indicate, è necessario presentare all'Ufficio ASL del Distretto di residenza la seguente documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:
- assistiti con riconoscimento di invalidità civile percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza: verbale di riconoscimento di invalidità civile
- invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante)
- invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante)
- invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)
- vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione
Esenzione per età e reddito
Le categorie di esenzione per reddito sono le seguenti:
E01: Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E02: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E03: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E04: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
L'esenzione E01 può essere richiesta direttamente sul portale Salute Lazio da parte dell'utente in possesso di SPID - CIE - TS.CNS
In alcuni casi, il rinnovo può essere fatto in automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi, al momento della scadenza, prima di recarsi all'ufficio ticket, il rinnovo è bene accertarsi che non sia stato rinnovato d'ufficio.
Cosa fare. Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrata nel sistema informatico) gli assistiti devono recarsi al proprio Distretto per compilare l’autocertificazione, portando con sé la fotocopia del documento d'identità dell'interessato e la certificazione ISEE
Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari devono darne tempestivamente comunicazione al distretto ASL
Godono inoltre di esenzione
- le prestazioni per condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening, tutela della salute collettiva, status di gravidanza, ecc.)
- altre condizioni (infortuni sul lavoro e persone affette da malattie professionali durante il periodo di temporanea invalidità)
Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato da parte dell’ASL.
Quanto costa. È gratuito
Ufficio Esenzioni ticket del Distretto di residenza. Consultare la sezione I Distretti