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 Organi di Amministrazione e Gestione

 

 

Sono organi dell’Azienda Asl Latina:

 

 

Il Direttore Generale


Il Direttore generale, nominato dalla Regione, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda stessa, assicura l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, indirizza ed orienta il funzionamento dell’Azienda secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnati.
Le funzioni del Direttore generale, previste dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’articolo 9 della legge regionale n. 18/1994 e ss.mm.ii., sono le seguenti:

  1. l'adozione dell'Atto aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
  2. la nomina del Collegio sindacale e la sua prima convocazione nei termini di legge;
  3. la nomina, la sospensione e la decadenza del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
  4. la costituzione del Collegio di direzione e del Consiglio dei sanitari;
  5. l'adozione del piano attuativo locale, del programma delle attività territoriali, del piano strategico e delle performance, nonché degli altri atti programmatori con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'Azienda e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
  6. l'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di esercizio;
  7. le decisioni in merito alla stipula di locazioni pluriennali, all’accensione di mutui e all’assunzione di impegni pluriennali di spesa;
  8. l’adozione degli atti di organizzazione dei presidi ospedalieri, dei distretti e dei dipartimenti e l’organizzazione delle funzioni in staff della Direzione aziendale;
  9. l'adozione dei regolamenti interni aziendali ivi compresi quelli per il funzionamento degli organismi collegiali, individuati nell’Atto aziendale;
  10. la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dei collegi tecnici, del Comitato per le pari opportunità e degli altri organismi previsti nell’Atto aziendale o la cui nomina è ad esso demandata dalla vigente legislazione;
  11. l'adozione della dotazione organica aziendale;
  12. la nomina e revoca dei responsabili delle strutture operative dell’Azienda, dei dipartimenti, delle aree di coordinamento, nonché dei responsabili delle unità operative complesse e semplici e il conferimento degli incarichi professionali;
  13. i provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti ivi comprese le decisioni di recesso di cui agli articoli 2118 e 2119 c.c.;
  14. la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi di lavoro;
  15. l’adozione del documento per la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPP);
  16. la verifica quali-quantitativa dei servizi erogati avvalendosi delle strutture a ciò preposte;
  17. la verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
  18. le decisioni in merito alla promozione ovvero alla resistenza in giudizio ed alla conciliazione o transazione delle controversie, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative vigenti;
  19. l'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente.

 

Il Collegio di Direzione


Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione, quale organo dell’Azienda che concorre al governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria.
Il Collegio di direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri non vincolanti per il Direttore generale, che partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Il Collegio di direzione svolge, altresì, le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Direttore generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione così composto:

  • il Direttore generale con funzioni di Presidente;
  • il Direttore amministrativo;
  • il Direttore sanitario
  • i Direttori dei dipartimento, inclusi quelli interaziendali;
  • i Direttori dei Distretti;
  • i Direttori medici di presidio;
  • il Coordinatore aziendale delle attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
  • il Direttore del Dipartimento delle professione sanitarie.

Il Direttore del Dipartimento funzionale delle attività territoriali, previsto nel successivo punto 18.2, è membro del Collegio di Direzione anche in ordine alle funzioni allo stesso attribuite di “Coordinatore aziendale delle attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
In relazione ai singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.
Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, che lo presiede, e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta, deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza).
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore generale, sentiti il Direttore sanitario ed amministrativo aziendali.
La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei membri del Collegio al momento della convocazione o, in caso di convocazione di urgenza, contestualmente alla seduta.
Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei componenti.
Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri:

  • maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al Piano Strategico triennale, all’Atto aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatoria;
  • maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.

Per ogni riunione del Collegio viene redatto apposito verbale, che verrà inoltrato ai componenti via mail ed approvato nella seduta successiva.
La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.
L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.
Il Collegio di direzione si dota di uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che delle indicazioni contenute nel presente atto aziendale, anche delle funzioni del Collegio di direzione previste dalla normativa vigente.

 

 

Il Collegio Sindacale


Il Collegio sindacale è l’organo interno dell’Azienda al quale spetta il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
E’ nominato dal Direttore generale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 18/1994 s.m.i. e, per effetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 4/2013 e dall’art.13 del “patto per la Salute per gli anni 2014-2016”, è composto da tre componenti, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze ed uno dal Ministro della salute.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i relativi componenti possono essere confermati.
Il Collegio sindacale, nella prima seduta, convocata dal Direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente tra i membri effettivi designati dalla Regione secondo modalità previste dalle norme.
Il Collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni e integrazioni, verifica la regolarità amministrativa e contabile dell’Azienda. In particolare:

  1. verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, delle situazioni dei conti e dei rendiconti parziali alle scritture contabili;
  2. esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei conti e sui bilanci di esercizio;
  3. effettua verifiche periodiche di cassa e rileva le non coincidenze contabili con i conti del tesoriere;
  4. invia relazioni trimestrali alla Regione, ai ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, nonché alla Conferenza locale per la sanità;
  5. svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale.

Per l’esercizio delle predette funzioni tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale nonché gli atti adottati su delega del medesimo sono trasmessi al Collegio sindacale all’atto della pubblicazione nell’albo dell’Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento, il Collegio sindacale comunica al Direttore generale eventuali osservazioni per i provvedimenti di competenza.

Componenti

Dr. Vittorio Bevilacqua (Presidente)
Dr.ssa Angelarita Guerra
Dr.ssa Angela Pierro
Documenti

Atto di nomina del Collegio Sindacale

 

 

 

   
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