Tutela dei diritti in gravidanza

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La tutela della lavoratrice madre

La tutela della gravidanza rappresenta un diritto della donna lavoratrice e un obbligo del datore di lavoro.
Le varie disposizioni legislative specifiche in materia sono state organizzate nel Dlgs 151/2001”Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

L’astensione obbligatoria e l’astensione facoltativa

Gli articoli 16 e 17 della sopracitata normativa prevedono il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi dopo il parto (totale 5 mesi).

Il D.lgs , inoltre, garantisce la flessibilità dell’astensione obbligatoria : la donna può continuare a lavorare fino al mese precedente la data presunta del parto (8° mese di gravidanza) utilizzando così un solo mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto a condizione però che il ginecologo del SSN e il medico dell’ispettorato del lavoro attestino che non sussistono rischi per la gestante e il nascituro.

L’astensione obbligatoria dal lavoro può essere seguita dal congedo parentale (ex astensione facoltativa) da utilizzare entro l’8° anno di vita del bambino.

Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato. Questo lasso di tempo può essere ripartito tra madre e padre o essere corrisposto ad un solo genitore.

Per poter esercitare tale diritto è necessario presentare al proprio datore di lavoro e all’INPS un certificato redatto da un ginecologo del SSN o ad esso convenzionato.

 

Per poter esercitare tale diritto è necessario presentare al proprio datore di lavoro e all’INPS un certificato redatto da un ginecologo del SSN o convenzionato.

Anticipazione congedo parentale

Il diritto all’astensione dal lavoro viene prevista:

  1. se insorgono gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza stessa,.
  2. in condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.


La richiesta corredata dal certificato redatto dal ginecologo del ssn deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della lavoratrice.

 

Astensione dal lavoro notturno e pesante

E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • o la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

 

Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Le lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.

Qualora ricorrano tali circostanze, la lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.

L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da parte del Datore di lavoro e del certificato di attestazione della gravidanza redatto da un ginecologo del SSN o ad esso convenzionato .

Il divieto di licenziamento in gravidanza

 

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

  1. di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. di cessazione dell' attività dell'azienda cui essa e' addetta;
  3. di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
  4. di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

Il diritto di partorire in anonimato

La legge italiana permette alla donna di partorire nell’anonimato e non riconoscere il figlio, garantendo al bambino il diritto di crescere in una famiglia.

Dopo avere partorito, la madre potrà lasciare il neonato in ospedale e avrà 10 giorni di tempo per riflettere e decidere di riconoscerlo. Se ciò non avviene il neonato è dichiarato adottabile e generalmente l’adozione avviene in tempi molto rapidi. È il Tribunale per i Minori che sceglie la coppia tra le famiglie in attesa di adozione.

Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica.

La legge, infatti, consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’Ospedale dove è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.

Nella Asl Latina è stata attivata la procedura “Mamma Segreta” che nasce con lo scopo di sostenere le gestanti e le madri in gravi difficoltà e prevenire l’abbandono alla nascita

Il percorso “Mamma Segreta” si rivolge alle donne che, prima, durante e dopo il parto, non intendono riconoscere il bambino o che hanno difficoltà nella loro scelta.

Possono chiedere aiuto tutte le donne, senza limiti di età né vincoli di residenza e nazionalità (comprese quindi le donne migranti e che sono in Italia clandestinamente).

Il servizio è costituito da un team di operatrici che incontrano la donna indecisa e/o in difficoltà e forniscono informazioni e supporto per una scelta consapevole. Il servizio è completamente gratuito in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nelle nostre strutture.

È sufficiente presentarsi di persona ad una delle sedi sotto indicate per ricevere tutta l’assistenza.

Non è previsto alcun tempo di attesa, ma si consiglia di presentarsi prima possibile.

Tutte le donne in difficoltà possono accedere al servizio in maniera diretta, anonima e gratuita, rivolgendosi a:

Consultori Servizio Sociale ( n. telefoni in tabella)
Ospedale di Latina info:
URP/Direzione Medica:
 0773/6553511 - 0773/6553014
Pronto Soccorso ostetrico e Sala Parto: 0773/6553873 - 0773/6553873
Neonatologia: 0773/655379 - 0773/6553792
Servizio sociale ospedaliero: 0773/6553740

Ospedale di Fondi: 0771/5051 - Punto nascita 0771/505872
Ospedale di Formia: 0771/7791 – Punto nascita 0771/779507 - 779509 - 779520

Centro ascolto Associazione Valentina info: 0773/6553520

L’adozione del bambino non riconosciuto

L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Al neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.

   
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