Tariffe forfettarie annue
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- Ultima modifica il Lunedì, 27 March 2023 12:33
- Pubblicato Lunedì, 30 November -0001 00:49
- Scritto da Emanuele Liberti
Stabilimenti soggetti alla tariffa
Stabilimenti elencati nell’allegato 2, Sezione 6, tabella A del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella. Sono fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.
Sono assoggettati alle tariffe gli stabilimenti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1°luglio dell’anno precedente a quello in cui l’operatore trasmette alla ASL l’autodichiarazione.
Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A.
Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.
Autodichiarazione
Sono esclusi dall’obbligo dell’invio dell’autodichiarazione gli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry.
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’operatore trasmette all’ASL Latina a mezzo pec all’indirizzo dipprevenzione@pec.ausl.latina.it un’autodichiarazione compilata con le informazioni relative all’anno solare precedente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’operatore è esonerato dall’invio dell’autodichiarazione qualora, negli anni successivi al primo invio, non ci siano variazioni da segnalare.
Tariffa applicata
Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione dell’operatore, viene applicata per l’anno in corso, a prescindere dall’esecuzione dei controlli ufficiali, una tariffa forfettaria annua differenziata sulla base del rischio (3 fasce).
LIVELLO DI RISCHIO |
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Basso |
Medio |
Alto |
Euro 200,00 |
Euro 400,00 |
Euro 800,00 |
La UOC Igiene Alimenti di Origine Animale aggiorna ogni anno la fascia di rischio degli stabilimenti nell’ambito del procedimento di controllo ufficiale. Copia della scheda di categorizzazione sulla base del rischio è consegnata all’OSA.
La tariffa applicata all’operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l’attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale.
La richiesta di pagamento è inviata all’operatore, a mezzo pec entro il 31 marzo di ogni anno.
Modalità di pagamento
Il pagamento è effettuato tramite Bonifico Bancario entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
Provvedimenti per omessa autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti
Viene applicata la tariffa dovuta per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata
Provvedimenti per omesso pagamento
Cessazione dell’attività e subentri
Nel caso di cessazione di attività nel corso dell’anno, le tariffe versate non sono restituite.
Nel caso di subentro nel corso dell’anno, le tariffe non sono applicate all’operatore che subentra.