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Chiarimenti sulla "Formazione-Lavoro"

A decorrere dal 1° gennaio 2025 le ore sono sempre riconosciute e la misura è diventata strutturale.

Il combinato disposto delle norme elimina definitivamente ogni scadenza temporale: il DL 202/2024 (convertito in Legge 15/2025) ha cancellato il termine del "31 dicembre 2024" (comma 9, lett. a), stabilendo la totale continuità del diritto al computo delle ore per tutta la durata del corso di formazione Il riconoscimento si applica non solo agli incarichi titolari, ma esplicitamente anche a quelli provvisori e di sostituzione (comma 9, lett. c).

Anche se le ore svolte sul campo valgono a tutti gli effetti come attività pratica, l'attività resta subordinata a due precisi limiti: · massimale assistiti: ridotto a un massimo di 1.000 assistiti (DL 24/2022, comma 2). · priorità alla didattica: l'articolazione oraria dell'incarico in ASL o della sostituzione non deve mai pregiudicare la frequenza delle lezioni teoriche del corso triennale CFSMG.
Per ogni approfondimento questi i riferimenti normativi Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (25A01250) - (GU n.45 del 24-2-2025) Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute Comma 9.
All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»; b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi gia' assegnati ovvero»; c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione». Comma 10.

All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilita' ((per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale)), per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»; b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» ((e le parole: «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse)); c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ((come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,))» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»; ((c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse) DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999»

   

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